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L´esecuzione del MAE emesso nei confronti di un cittadino italiano o di persona legittimamente ed effettivamente dimorante in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano è subordinata alla condizione che la persona sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione

Argomento: Mandato di arresto europeo
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. VI, 24 ottobre 2023, n. 43252)

Stralcio a cura di Lorenzo Litterio

“(…) 5. (…), il mandato di arresto (…) è stato emesso per motivi processuali perché l’autorità giudiziaria deve celebrare il processo a carico della persona richiesta in consegna. 5.1. Il difensore del ricorrente aveva eccepito che la persona chiesta in consegna, sebbene non sia cittadino italiano (…), è nato in Italia e qui dimora stabilmente da oltre cinque anni. La difesa aveva allegato elementi di prova a sostegno del radicamento, ritenuti, in tesi, ostativi alla consegna. (…). 5.1. La Corte di appello non ha esaminato la rilevanza della documentazione prodotta ed ha ritenuto che in materia di mandato di arresto cd. processuale ci si deve limitare, ai fini della verifica della sussistenza/insussistenza delle condizioni di consegna, alle ipotesi di cui all’art. 18-bis, comma 1, l. cit., nelle quali il motivo di rifiuto è connesso e limitato ai criteri della cd. territorialità e litispendenza, ipotesi non ricorrenti nella fattispecie. Nessun rilievo potrebbe riconoscersi, secondo la Corte di merito, al cd. radicamento sul territorio italiano, condizione che è prevista solo per il cittadino italiano e comunitario residente in Italia almeno da cinque anni, ma solo per il cd. mandato esecutivo per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del 2023 e del d.l. n. 69 del 13 giugno 2023, convertito, con modificazioni, nella l. 103 del 10 agosto 2023. L’interpretazione della disciplina in materia di mandato di arresto europeo cd. processuale sviluppata nella sentenza impugnata non è fondata alla stregua della cd. garanzia di reinvio prevista dall’art. 19, lett. b), l. cit. e delle ragioni di carattere logico-sistematico di seguito svolte (…). La norma di cui all’art. 18-bis l. cit. è stata oggetto dell’intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 178 del 2023 e poi dell’intervento legislativo con la l. 103 del 2023. In particolare, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18-bis, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nella parte in cui non prevede che la corte d’appello possa rifiutare la consegna di una persona ricercata cittadina di uno Stato terzo, che  legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano da almeno cinque anni e sia sufficientemente integrata in Italia, sempre [continua ..]

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